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Nota: Questo articolo è finalizzato alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale. Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.

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L’annosa questione dell’estensione dell’aliquota IVA agevolata (10%) all’intera filiera dello spettacolo ritrova nuova linfa nell’ultima modifica normativa già in vigore dal 1° gennaio 2018 e nella Circolare n. 20/E del 21 dicembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta nuovamente sull’elenco dei beni e servizi assoggettabili ad aliquota ridotta contenuto nella Tabella A parte III del D.P.R. 633/72.

La modifica ha riguardato l’aggiunta al punto n. 119 della Tabella delle prestazioni rese da intermediari nei contratti di scrittura connessi con gli spettacoli.

Prima di questa modifica, l’aliquota ridotta si applicava ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali” e non anche, come ora, alle prestazioni rese dai soggetti interposti tra artista e pubblico (intermediari).

Chi sono dunque i nuovi destinatari dell’agevolazione? Quali prestazioni sono rese con l’aliquota IVA ridotta del 10% e quali effetti si producono sulla filiera degli spettacoli dal vivo?

L’assenza di una definizione di “spettacolo teatrale” produsse nei primi anni di applicazione della norma numerose controversie che ebbero origine da un punto e virgola interposto tra le parole «rivista» e «concerti vocali e strumentali». Il numero 123) della norma individuava gli spettacoli teatrali in: “Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivistaconcerti vocali e strumentali…..”.

Il segno di interpunzione, che altro non fu che un mero errore materiale, fu interpretato dall’Agenzia delle Entrate come volontà del Legislatore di voler distinguere due tipologie di spettacolo: una assoggettabile ad aliquota ridotta (spettacolo colto) e l’altra ad aliquota ordinaria (altri spettacoli). Questo produsse un copioso contenzioso, visto che secondo l’Amministrazione finanziaria i concerti di musica leggera non rientravano tra gli spettacoli agevolabili. Fu grazie alle istanze promosse da alcuni professionisti dello spettacolo che il legislatore intervenne con una norma di interpretazione autentica (c. 300, art. 1, legge finanziaria del 2007) a dirimere ogni controversia chiarendo che i contratti di scrittura erano tutti quelli connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della Tariffa; riconducendo difatti a mero errore materiale, quale peraltro era, il segno di interpunzione.

Dunque, quando la norma al punto 119) parlava di spettacoli, tali erano, secondo l’interpretazione autentica del Legislatore, gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

A dieci anni di distanza dal suo ultimo intervento, il Legislatore ritorna sulle disposizioni del  n. 119) della Tabella Parte III del DPR 633 del 1972 estendendo l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA agevolata, prevedendone l’applicazione oltre che ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;  attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, anche alle prestazioni relative ai medesimi contratti di scrittura rese da intermediari.

Oggi come ieri, oggetto dell’agevolazione è sempre il contratto di scrittura.

La nuova modifica normativa difatti prende atto dei mutamenti intervenuti nella filiera dello spettacolo e dei soggetti che si frappongono tra l’artista (soggetto a monte della filiera) e il pubblico (soggetto a valle della filiera) e del fatto che diversamente dal passato la maggior parte degli artisti non stipulano  il contratto direttamente con l’organizzatore dell’evento, ma sempre più spesso il rapporto è intermediato da un produttore, il quale compone l’intero pacchetto artistico che sarà ceduto all’organizzatore.  È quindi il produttore il nuovo destinatario dell’agevolazione. Agevolate dunque sono tutte le prestazioni necessarie alla creazione dello spettacolo artistico che compongono il “pacchetto” che sarà venduto dal produttore all’organizzatore o direttamente al pubblico. Affinché l’aliquota agevolata trovi applicazione nei rapporti tra il produttore (intermediario) e l’organizzatore è necessario che il “pacchetto” venduto dall’intermediario ricomprenda unicamente operazioni caratterizzate da una significativa componente artistica. Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 21 dicembre 2018, tali sono sia le prestazioni degli artisti, dei musicisti, ma anche dei tecnici del suono e della luce, degli scenografi e costumisti.

Restano esclusi dall’agevolazione tutti i servizi di supporto alla realizzazione dello spettacolo: servizi di facchinaggio, ospitalità, direttori di produzione e tour manager, personale impiegato per le pulizie, per i servizi di accoglienza e controllo, per la distribuzione di manifesti e volantini, normalmente sostenuti dall’organizzatore, ma spesso anche dal produttore. Pertanto, detti costi e spese, da chiunque sostenuti, saranno assoggettati all’aliquota IVA ordinaria (oggi del 22%).

L’agevolazione è dunque rivolta a quelle prestazioni caratterizzate da un prevalente contenuto artistico, rese anche nell’ambito di un unico pacchetto unitario ceduto dal produttore all’organizzatore, ciò in coerenza anche con le previsioni del diritto dell’Unione europea in materia di IVA e, in particolare, con la disposizione recata dal n. 9) del vigente Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE la quale prevede la possibilità di applicare un’aliquota agevolata alle prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”. Per i destinatari della nuova disposizione normativa è ancor più importante rispetto al passato formalizzare in forma scritta i rapporti contrattuali tra le parti quale prova certa da conservare per gli ordinari tempi di accertamento civile e fiscale.  

Gli effetti della nuova norma, anche come evidenzia la lettura della Circolare citata, sono la semplificazione dei rapporti tra gli operatori della filiera degli spettacoli dal vivo, la conseguente riduzione dei casi di dichiarazione IVA a credito (con conseguente riduzione dell’esposizione finanziaria) per mancata piena correlazione tra le aliquote di IVA a credito e IVA a debito degli operatori.

Autore: dott. Beatrice Ingenito – Dottore commercialista e revisore legale, e referente dello Studio per l’area fiscale.

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